L'amministrazione svolge le seguenti funzioni:

  • a)attua la normativa in materia di accertamento, certificazione e ispezione relativa alla navigazione interna;
  • b)esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia di navigazione interna;
  • c)assicura il controllo e il coordinamento dell'attivita' di accertamento e di certificazione nonche' dell'attivita' ispettiva;
  • d)programma specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformita' delle unita' navali addette alla navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformita'. L'amministrazione trasmette:
  • a)alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti a effettuare le visite di cui all'articolo 6 e a rilasciare i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12;
  • b)alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le informazioni e i dati di cui all'articolo 2.20 dell'allegato V.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114~art4 · fonte del testo