Riconoscimento di certificati di navigabilita' interna emessi da Paesi terzi Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilita' tra l'Unione europea e i Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono effettuare navigazione interna nel territorio nazionale, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presentino una istanza all'autorita' competente di cui all'allegato VI per il riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottopongano l'unita' navale a visita tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna. Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114~art15 · fonte del testo