Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle societa' La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione:

  • a)il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione;
  • b)la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione. La quota spettante alla Regione e' determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Testo vigente dal 27 giugno 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114~art5 · fonte del testo