Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente modificazioni:

  • a)all'articolo 1, primo comma, la parola: «prevalente» e' sostituita dalla seguente: «preminente»; il quinto comma e' abrogato;
  • b)all'articolo 2:
  • 1)al primo comma sono aggiunte, alla fine del secondo capoverso, le seguenti parole: «, nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.»;
  • 2)al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «lo statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori»;
  • 3)il terzo comma e' abrogato;
  • c)all'articolo 3, il terzo comma e' abrogato;
  • d)l'articolo 6 e' abrogato;
  • e)all'articolo 9:
  • 1)il sesto comma e' abrogato;
  • 2)al settimo comma le parole: «la stessa» sono sostituite dalla seguente: «successiva»;
  • 3)l'ottavo comma e' abrogato.

Testo vigente dal 23 maggio 2003

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-24;114~art5 · fonte del testo