Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

  • a)il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • b)il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • c)la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
  • d)gli uffici del genio civile per le opere marittime;
  • e)la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
  • f)i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Testo vigente dal 21 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art96 · fonte del testo