Sono o restano soppresse:

  • a)le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
  • b)le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
  • c)le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
  • d)le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
  • e)le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Testo vigente dal 21 aprile 1998

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 53, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art53 · fonte del testo