Art. 11 — Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione

All'articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo le parole: «puo' avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;
  • b)le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilita' dell'»;
  • c)le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».

Testo vigente dal 7 agosto 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art11 · fonte del testo