Le disposizioni relative alla temporanea sospensione delle limitazioni alla vendita al pubblico ed alla somministrazione nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi delle carni fresche o congelate di agnello e delle relative frattaglie, contenute nel decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1403, si applicano fino a tutto il 30 aprile 1948.

Testo vigente dal 11 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;110~art1 · fonte del testo