Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e' designata quale autorita' competente per l'inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette nonche' degli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015 a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento, applicando i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto sul quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri di vigilanza o sorveglianza, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia. Le autorita', di cui ai commi 1 e 2, collaborano nell'esercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del Regolamento. La Banca d'Italia e l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto d'ufficio. Alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato applica i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Al fine di garantire l'efficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art34quater · fonte del testo