La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla meta', se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima classe.

Testo vigente dal 21 marzo 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art10 · fonte del testo