Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, e' sostituito dal seguente: "Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo e' aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione di mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui da parte delle societa' e delle aziende patrimoniali mutuatarie, nonche' le somme comunque dovute per interessi sui mutui".
Testo vigente dal 16 agosto 1948
