L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del presente decreto e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, o tenuti alla conformita' alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformita' formali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall'operatore economico entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18.

Testo vigente dal 10 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106~art21 · fonte del testo