Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attivita':

  • a)rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all'articolo 7, comma 1;
  • b)valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16;
  • c)vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni.

Testo vigente dal 10 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106~art15 · fonte del testo