Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1, comma 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 47, e' sostituito dal seguente: "I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettera a) e b), 2, lettera a), e 4 della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corripondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalita' ivi specificate".
Testo vigente dal 17 febbraio 1992
