Il periodo di servizio prestato sino alla data, dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo e' valutato ai soli fini della concessione degli aumenti periodici di retribuzione previsti dagli articoli 1 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in aggiunta a quello che ha inizio con l'assunzione disposta ai sensi del presente decreto ed e' considerato come prestato nella stessa categoria nella quale avviene l'assunzione stessa.

Testo vigente dal 8 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;106~art3 · fonte del testo