Ai vice brigadieri e brigadieri dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia raffermati, e' esteso l'obbligo della iscrizione prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia che abbiano compiuto la terza, rafferma triennale.

Testo vigente dal 9 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;1041~art1 · fonte del testo