All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente: «Acqua»;
  • b)al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
  • c)al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;».

Testo vigente dal 4 luglio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102~art18 · fonte del testo