All'assegnazione dei ricoveri di cui alla lettera d) del precedente art. 1 provvedera' una Commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal prefetto.

Testo vigente dal 2 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010~art2 · fonte del testo