Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorita' designate e dalle autorita' comuni eventualmente istituite, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le seguenti informazioni:

  • a)numero di procedure di autorizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
  • b)durata media delle procedure di autorizzazione;
  • c)numero di procedure di autorizzazione che hanno superato il termine;
  • d)creazione di eventuali autorita' comuni durante il periodo di riferimento. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101~art9 · fonte del testo