Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta misura e registra i dati secondo le specifiche definite con la procedura di cui all'articolo 87; copia di tali dati e il relativo verbale di prova sono trasmessi all'ISIN al termine della prova stessa. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta predispone una relazione che contiene le modalita' e l'esito di ciascuna prova. Copia della relazione e' trasmessa dallo stesso all'ISIN. L'ISIN ha comunque la facolta' di assistere con propri ispettori all'esecuzione delle prove nucleari e in tal caso il verbale e' redatto in contraddittorio. L'ISIN rilascia al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari. Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova nucleare non sono conformi a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui all'articolo 87, comma 5 e 6 l'ispettore dell'ISIN presente sul posto ha facolta' di sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione e invito al titolare ad adeguare le modalita' di esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.

Testo vigente dal 12 agosto 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art88 · fonte del testo