Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente: «1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.». Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico». All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).».

Testo vigente dal 14 gennaio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1~art7 · fonte del testo