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Miscellanea
Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali
Decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1
- Aggiornato al
- 16 gennaio 1948
- Articoli
- 6
- Art. 1Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936…
- Art. 2La eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di…
- Art. 3I titoli che si trovano giacenti presso l'azienda di credito, istituto o dipendenza…
- Art. 4Qualora non esista un documento su cui possa essere apposta la dichiarazione di cui…
- Art. 5Resta abrogata ogni precedente disposizione di legge concernente la proroga dei termini…
- Art. 6Il presente decreto ha effetto dal 30 dicembre 1947 ed entra in vigore lo stesso giorno…
