[1]La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, merce' gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.

[2]La concessione avra' la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

[3]Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'articolo 5.

Testo vigente dal 7 luglio 1902

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-26;245~art2 · fonte del testo