Disp. IX cost. (Disposizioni transitorie e finali)

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~disposizioni-transitorie-e-finali-art9