Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1981 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708

cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19 settembre e il 20

luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico

di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn.

943 e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 57 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata,

in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto porrebbe a carico

del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la provenienza

dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una

presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di

colpevolezza dell'imputato.

Ritenuto che tale questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971, nelle

quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della

legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti,

limitandosi invece a pretendere un'attendibile e circostanziata

spiegazione di tale provenienza, da valutarsi in concreto nelle

singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e

del libero convincimento; che nelle stesse decisioni si è precisato

che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost.

non investe il modo di provare i "fatti di reato", e che quindi il

principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le

ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi,

sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in relazione agli

artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte