Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/2000

Altra decisione · depositata il 13/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Lazio, riapprovata il 2 febbraio 2000, recante "Iniziative regionali

per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la

solidarietà internazionale", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2000, depositato in

Cancelleria il 3 marzo 2000 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi

2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

ricorso notificato il 25 febbraio 2000, depositato il successivo

3 marzo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione Lazio,

approvata il 24 novembre 1999, riapprovata a maggioranza assoluta,

con modifiche, il 2 febbraio 2000 (pervenuta al Commissario del

Governo il 10 febbraio 2000), concernente "Iniziative regionali per

la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la

solidarietà internazionale" e, in particolare, gli artt. 2, 6, 8,

10, 12, 13, 19, in riferimento all'art. 2, quarto e quinto comma,

della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed alla legge 15 marzo 1997,

n. 59;

che, ad avviso del ricorrente, la delibera legislativa si

porrebbe in contrasto con l'art. 2, quarto e quinto comma, della

legge n. 49 del 1987 e con la legge n. 59 del 1997 e violerebbe i

limiti delle competenze regionali in materia di cooperazione allo

sviluppo - rientrante nella politica estera nazionale, riservata allo

Stato - in quanto le norme impugnate prevedono la realizzazione di

iniziative in tale materia da parte della Regione, identificano i

soggetti della cooperazione internazionale, attribuiscono alla

Regione stessa la competenza ad indicare i Paesi destinatari degli

interventi di cooperazione e configurano infine un'autonoma

programmazione regionale della cooperazione internazionale, senza

rispettare le procedure fissate dalla legislazione statale,

regolamentando altresì iniziative di sviluppo nei paesi da cui

provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, così da

disciplinare un'attività di collaborazione che potrebbe essere

svolta esclusivamente previa informazione al Ministero degli affari

esteri;

che si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta

regionale del Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando

riserva di esporre le argomentazioni a sostegno della conclusione;

che, successivamente, in data 10 maggio 2000, l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

rinuncia accettata dalla Regione Lazio.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla

accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle

norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione

del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte