Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella

sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali

contenuti nel dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione del

dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 siano corretti

nel modo che segue:

1) a pag. 19 inserire alla terza riga il seguente periodo:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) a pag. 19, riga 5, sostituire le parole "agli artt. 3 e 112

della Costituzione", con le parole "all'art. 112 della Costituzione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte