Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1990

Altra decisione · depositata il 12/04/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di correzione di errore materiale contenuto nella

sentenza n. 60 del 2 febbraio 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno

1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro

Purpiglia Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte

in cui si riferisce alla manifesta inammissibilità riguarda

ampiamente anche la questione di legittimità dell'art. 219 codice

penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel

testo invece del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 è stata

omessa per errore la trascrizione delle parole "dell'art. 219 e";

che, pertanto, si ravvisa la necessità di correggere l'errore

materiale occorso;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 60 del 1990 sia corretto il seguente

errore materiale:

nel dispositivo, al secondo rigo del numero 1 dopo le parole

"legittimità costituzionale" siano inserite le parole "dell'art. 219

e".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte