Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1987

Altra decisione · depositata il 16/04/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella

sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ravvisata la necessità della correzione di errori materiali

contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 1 del 1987 siano corretti i seguenti

errori materiali nel modo che segue:

A) nel "Considerato in diritto":

1) punto "3", p. 26, sesta riga dall'inizio del punto, in luogo

di "legge 26 aprile 1950 n. 860" leggasi "legge 26 agosto 1950 n.

860";

2) punto "6", p. 35, seconda riga dall'inizio del punto; punto

"8", p. 41, seconda riga dall'inizio del punto; punto "8", p. 47,

prima riga, in luogo di "legge 31 dicembre 1977 n. 903" leggasi

"legge 9 dicembre 1977 n. 903";

3) punto "6", p. 36, sedicesima riga, in luogo di "legge 2

luglio 1929 n. 1789" leggasi "legge 2 luglio 1929

n. 1289";

4) punto "7", p. 38, quarta riga dall'inizio del punto, in luogo

di "legge n. 1204 del 1977" leggasi "legge n. 1204 del 1971";

5) punto "7", p. 39, sestultima riga, in luogo di "d.P.R. 25

novembre 1976 n. 1076" leggasi "d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026";

6) punto "8", p. 42, sedicesima riga, in luogo di "(art. 143

cod. civ.)" leggasi "(art. 147 cod. civ.)";

7) punto "8", p. 46, quattordicesima riga, in luogo di "lesi"

leggasi "leso";

8) punto "8", p. 46, penultima riga, in luogo di "legge 9

dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";

9) punto "8", p. 47, sesta riga, in luogo di "lavoratrice madre"

leggasi "madre, lavoratrice o meno,";

B) nel dispositivo:

1) lett. " a)", p. 47, terzultima riga, in luogo di "legge 31

dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";

2) lett. " c)", p. 48, seconda riga dall'inizio del punto, in

luogo di "legge 7 dicembre 1977 n. 903" leggasi "legge 9 dicembre

1977 n. 903".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte