Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3decreto legge luogotenenziale 212/1946
  • art. 4decreto legge luogotenenziale 212/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo

comma, e 4 del d.l.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Assistenza malattia

per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 19

novembre 1983 dal Pretore di Palestrina, iscritta al n. 268 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 76 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza in data 19

novembre 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo

comma, e 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (Assistenza malattia per i

lavoratori in agricoltura), nella parte in cui subordinano il

riconoscimento del diritto alla prestazione di malattia per i

lavoratori agricoli all'esecuzione di lavoro per più di 51 giornate

all'anno, così assoggettandoli a diverso trattamento rispetto ai

lavoratori dell'industria per i quali il diritto stesso è

riconosciuto fin dall'inizio del rapporto di lavoro;

che in tali termini, identica questione è già stata dichiarata

infondata da questa Corte con sentenza 3 giugno 1970 n. 87 e che

l'ordinanza di rimessione non solleva nuovi o diversi profili di

illegittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 d.l.lgt. 9 aprile

1946 n. 212, sollevata dal Pretore di Palestrina in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte