E' autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 e il 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1 gennaio 1980. E' altresi' autorizzata, nei limiti di cui al primo comma, la spesa derivante dalla revisione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario spettante, dal 1 luglio 1980, al personale indicato nel decreto di cui al medesimo primo comma. E' fatta salva l'attribuzione al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, di quanto per lo stesso personale e' previsto dall'articolo 3 del decreto di cui al primo comma.

Testo vigente dal 24 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873~art17 · fonte del testo