Ai comuni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, sedi di uffici giudiziari istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183, 31 dicembre 1963, n. 2105 e 27 dicembre 1964, n. 1651, e' corrisposto dallo Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo nelle spese indicate dall'articolo 1 della legge sopracitata, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-11;828~art2 · fonte del testo