Art. 35 — Prelazione per l'acquisto delle scorte

Nel caso di vendita di scorte vive o morte o, nella soccida, di capi di bestiame, il concessionario o il concedente ha il diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale. Il concessionario puo' pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art35 · fonte del testo