Art. 19 — Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti

L'affittuario puo' eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere piu' agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art19 · fonte del testo