Art. 2
Le somme occorrenti per la concessione di cui all'articolo precedente saranno inscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi 1950-1951 e successivi.
Testo vigente dal 14 agosto 1950
Le somme occorrenti per la concessione di cui all'articolo precedente saranno inscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi 1950-1951 e successivi.
Testo vigente dal 14 agosto 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-07-05;571~art2 · fonte del testo
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