A favore dell'ente autonomo la "Biennale di Venezia" e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.340 milioni, da iscrivere in ragione di lire 400 milioni e lire 940 milioni rispettivamente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo, per provvedere all'organizzazione delle manifestazioni d'arte figurativa, teatrali, musicali e cinematografiche. All'onere di lire 1.340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 670 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 670 milioni con riduzione di uguale somma del corrispondente capitolo per l'anno 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;197~artunico · fonte del testo