Al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale «Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA)», organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada). All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.102.000 euro per l'anno 2003 e 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-13;281~art1 · fonte del testo