Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarita' nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

Testo vigente dal 3 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-29;86~art3 · fonte del testo