Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile e' attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio. Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennita' di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge. Restano salvi i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e dal penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art29 · fonte del testo