La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata: in vigore della presente legge. Sono valide le domande gia' presentate all'Amministrazione. A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

  • a)una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;
  • b)ogni documentazione comprovante la proprieta' e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potra' essere integrata da atti di notorieta' redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1066~art3 · fonte del testo