[1]Ricevuta tale proposta il Ministero dell'interno dovra' anzitutto esaminare se con opportune riforme la Societa' possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello statuto per decreto Reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Societa' non possa in alcun modo funzionare, ne promuovera' lo scioglimento per decreto Reale, sentito il Consiglio Stato.

[2]L'eventuale patrimonio sociale restera' devoluto di diritto alla Congregazione di carita' del Comune in cui la Societa' aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello statuto.

Testo vigente dal 2 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;611~art6 · fonte del testo