[1]I bastimenti mercantili di ciascuna dalle parti contraenti che entreranno in zavorra o carichi nei porti dell'altra o che ne usciranno, qualunque sia il luogo di partenza o di destinazione, saranno trattati in ogni rispetto sullo stesso piede delle navi nazionali. Essi non saranno assoggettati, cosi' all'entrata come durante il soggiorno o all'uscita, a diritti di tonnellaggio, porto, faro, quarantena, od altri di qualsiasi classe, piu' elevati di quelli imposti ai bastimenti nazionali.

[2]Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni, bacini ed in generale per tutte le disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equipaggio e il loro carico, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art8 · fonte del testo