Art. 55 (Codice penale militare di guerra) — Agevolazione colposa

Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e' punito, se dal fatto puo' derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art55 · fonte del testo