Art. 274 (Codice penale militare di guerra) — Prigionieri di guerra

Le norme stabilite dagli articoli precedenti per i militari si applicano anche per i prigionieri di guerra sottoposti a procedimento penale; salvo l'adempimento di obblighi speciali eventualmente imposti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, ovvero dai regolamenti sulla prigionia di guerra.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art274 · fonte del testo