Art. 247 (Codice penale militare di guerra) — Autonomia dell'azione penale

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non e' subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facolta' dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art247 · fonte del testo