Art. 118 (Codice penale militare di guerra) — Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari

Il militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art118 · fonte del testo