Art. 104 (Codice penale militare di guerra) — Resa colposa

[1]Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa o alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, e' punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

[2]Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' diminuita.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art104 · fonte del testo