Art. 413 — Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario

In caso di contestazione circa la proprieta' delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art413 · fonte del testo