Art. 407 — Sostituzione di pene

[1]Se con la sentenza non e' stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

[2]Il provvedimento e' notificato al condannato, a pena di nullita'.

[3]Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art407 · fonte del testo