Art. 327 — Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art327 · fonte del testo